Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla
Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale.
Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.